A chi è rivolto

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non sono detenute o occupate in via esclusiva.
La tassa non è dovuta in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Descrizione

Tutta la modulistica e le informazioni inerenti la TARI sono disponibili sul Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti del Comune di Cuorgnè

Come fare

Ogni soggetto passivo TARI ha l’obbligo di presentare la dichiarazione di occupazione/detenzione delle superfici utili ai fini tassa rifiuti nonché le successive variazioni e/o cessazioni, utilizzando prioritariamente la modulistica predisposta dall’Ufficio, compilabile online (o alternativamente scaricabile a fondo pagina) entro 90 giorni dall’inizio o cessazione o variazione del possesso, detenzione di locali ed aree.

Cosa serve

Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o dalla data di invio a mezzo posta elettronica e PEC.

4. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di novanta (90) giorni solari da quando è avvenuta la modifica . Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.



Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso.



Per ulteriori approfondimenti si rimanda al regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con delibera C.C. n. 20 del 05.08.2020 e modificato con le seguenti deliberazioni di C.C. n. 29 del 28.06.2021 e C.C. 15 del 28.04.2023

Cosa si ottiene

Pagamento TARI

Tempi e scadenze

La TARI è riscossa in n. 3 rate, le cui scadenze sono approvate con deliberazione

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Tributi

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio.pdf [.pdf 88,97 Kb - 29/10/2024]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Documenti

Documenti - Normativa

Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 29/10/2024 11:28:48

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